Interessi sui brevetti del software
14 marzo 2001
Bernard Lang
INRIA – AFUL – ISOC FRANCIA
Pubblicato nel forum del numero 84 della rivista Terminal, primavera 2001.
Testo originale.
Traduzione su annozero di Antonella Beccaria
Le invenzioni non possono, in natura, essere soggette a proprietà . La società può conferire un diritto esclusivo per i profitti provenienti da esse a titolo di incoraggiamento per quegli uomini che perseguono idee con cui produrre utilità , ma questo può o meno essere dato, in accordo con il volere e la convenienza sociale, senza pretese o rivendicazioni da parte di nessuno.
Thomas Jefferson, Lettera a Isaac McPherson, 1813
La legislazione sulla proprietà intellettuale, che comprende i brevetti, fu inizialmente una misura che accompagnava un’economia fondata sulla produzione dei beni materiali o sull’elaborazione di procedimenti altrettanto materiali. Il brevetto è un privilegio del monopolio sulla produzione di un bene o sull’operatività di un procedimento. Come tutti i monopoli, i brevetti presentano inconvenienti economici, conosciuti fin dalla loro origine. Le sovvenzioni erano e dovevano restare motivate dalla volontà di incoraggiare lo sviluppo tecnologico. Tuttavia, ci si può domandare se l’estensione della brevettazione a tutti i settori, compresi quelli immateriali, dell’economia contemporanea molto differente giustifichi ancora i criteri tradizioni e soprattutto se non presenti inconvenienti, sotto forma di nuovi pericoli.
Il contesto
Nel contesto della mondializzazione dei mercati, gli attori economici ricercano in modo molto naturale una uniformazione delle regole generali e nello specifico quelle fondate sulla proprietà intellettuale. Nel caso del brevetto, questa uniformazione comporta due dimensioni:
- una dimensione geografica, che tende all’unificazione di zone via via più larghe attraverso regolamenti e meccanismi di attribuzione dei brevetti, inquadrati abbastanza correttamente, a livello mondiale, attraverso gli accordi ADPIC;
- una dimensione di settore, che tende a definire regole uniche applicabili a tutti i settori tecnologici volgendo, in modo simultaneo e furtivo, all’estensione senza reali limiti dei campi presi in considerazone, in particolare quelli tecnologici immateriali che includono nello specifico programmi per elaboratore.
In modo furtivo perché, benché rivesta un interesse maggiore per la nuova economia fondata essenzialmente sulle risorse immateriali, la brevettazione dell’immateriale è stata trattata come un aspetto minore del problema a livello europeo e rimane nell’ambito del non detto a livello mondiale (accordi ADPIC o TRIPS [1]), trasformandolo nell’oggetto di una lotta quasi sotterranea [2]. Ora sono necessarie alcune constatazioni:
- la brevettazione delle risorse immateriali tende a rientrare nell’ambito della brevettazione di un sapere che era tradizionalmente considerato non brevettabile, come gli algoritmi matematici o i metodi intellettivi. Le implicazioni tecniche, etiche, sociologiche o semplicemente pratiche non sono necessariamente evidenti;
- l’apparizione del brevetto è legata all’emergenza dell’industria materiale, in risposta alle sue crisi economiche. L’economia dell’immateriale funziona su evidenti regole quantitativamente e soprattutto qualitativamente differenti. È dunque naturale aspettarsi un trattamento differente e appropriato per i beni immateriali;
- nel mondo futuro, in cui l’insieme degli atti di ognuno e l’insieme dei meccanismi sociali implicheranno una gestione o un controllo informatico, la brevettazione del software implica la possibilità di un controllo privato senza precedenti sui processi che possono riflettersi su diritti fondamentali: libertà d’espressione e di comunicazione oppure diritto all’educazione, per esempio.
A dispetto di una sensibilizzazione del pubblico e dunque del mondo politico rispetto a questi interessi, le pratiche si sono potute evolvere nel corso degli ultimi 25 anni verso una brevettazione via via maggiore del software, già protetto dal diritto d’autore [3], principalmente sotto la pressione dei principali gruppi industriali e dei professionisti della proprietà industriale. Questa evoluzione si è inizialmente manifestata negli Stati Uniti, favorita da una giurisprudenza sempre più condiscendente, senza che esistesse alcuna disposizione legislativa o un’analisi degli effetti economici. Si è diffusa poi al Giappone e in seguito all’Ufficio Europeo dei Brevetti [European Patente Office, ndt] il cui testo fondante – il trattato di Monaco [4] – è stato, a causa delle stesse pressioni, interpretato in modo sempre più lassista in favore della brevettazione dell’immateriale.
Nel mezzo di questo lassismo nell’interpretazione dei testi, è implicito un punto di rottura che porta con sé soprattutto una reale confusione in merito alle regole del gioco. Durante l’estate 2000 fu proposto un emendamento del trattato – l’Articolo 52 – che ratificasse questa evoluzione. Ma altri attori nel frattempo hanno preso coscienza di questi pericoli: scienziati e informatici, giuristi e dirigente delle PMI. Si opposero pubblicamente a questo emendamento [18] che fu respinto dagli stati membri dell’EPO. Il dossier venne rimandato allo studio della commissione europea [5].